Carta Docente: 2.500 euro riconosciuti a un precario
I legali della rete Anief vincono un’altra causa e riescono a tutelare un precario che aveva prestato servizio presso una scuola pubblica come supplente. “Tutte le sentenze che giungono da


I legali della rete Anief vincono un’altra causa e riescono a tutelare un precario che aveva prestato servizio presso una scuola pubblica come supplente. “Tutte le sentenze che giungono da tutta Italia si basano su delle espressioni tutte favorevoli già emesse, in successione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Giustizia Europea e più di recente, a fine, 2023, dalla Suprema Corte di Cassazione. Sarebbe cosa buona e giusta, oltre che conveniente per tutti, lo Stato e ovviamente i lavoratori docenti precari della scuola, che il Governo e il Parlamento affrontino una volta per tutte l’incompletezza della parte legislativa sulla Carta del docente inclusa nell’articolo 1 della Legge 107/2015. In attesa di questo, il sindacato continuerà a presentare ricorsi gratuiti per l’ottenimento della card per l’aggiornamento, recuperando fino a 3.500 euro più interessi, con l’accortezza, da parte dei precari ricorrenti, di non superare i cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinato per non incorrere nella prescrizione”, ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.
Come si legge nella sentenza, il giudice “dichiara che” il ricorrente “diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo nominale di € 2500,00; condanna il Ministero convenuto alla attribuzione della carta docente a favore della ricorrente, per tali anni scolastici, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente di cinque sesti delle spese processuali che liquida per l’intero in € 800, compensato fra le parti il residuo sesto, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.